Insussistenza della colpa grave del sanitario esclude lo scudo erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 318 del 07.11.2025)
La responsabilità amministrativa del sanitario dipendente richiede la prova della colpa grave. Se questa manca, il giudice contabile non applica lo scudo erariale dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 e la questione di costituzionalità resta irrilevante.