Insussistenza della colpa grave del sanitario esclude lo scudo erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 318 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale ascritto a un esercente la professione sanitaria, la sussistenza della colpa grave costituisce elemento costitutivo dell’illecito e deve essere provata dal requirente. Ove tale prova manchi, il giudice contabile dichiara esente da responsabilità il convenuto e non applica la clausola di esonero della punibilità recata dall’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020. Ne consegue l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal pubblico ministero contabile, non essendo configurabile nel caso concreto alcun illecito contabile. L’eccezione di decadenza ex art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 resta estranea all’azione di responsabilità amministrativa, riguardando la sola azione di rivalsa della struttura.

Il Fatto

Il pubblico ministero contabile ha evocato in giudizio un medico dipendente di un’azienda ospedaliera per ottenere la condanna al risarcimento di un danno erariale, quantificato in euro 2.000,00. La somma corrisponde a quanto l’azienda aveva corrisposto, in via transattiva e in regime di autoassicurazione, ai genitori di un minore per definire stragiudizialmente un episodio di asserita malpractice sanitaria.

Secondo la ricostruzione d’accusa, il medico aveva eseguito un intervento di currettage su una verruca labiale, provocando una ferita e un esito cicatriziale sul viso del piccolo paziente. L’azienda, sulla base di una perizia medico-legale, aveva ritenuto plausibile il nesso causale e aveva transatto. Il requirente ha sostenuto che la condotta, commissiva e connotata da colpa grave, ricadesse nell’ambito applicativo dello scudo erariale, sollevando questione di costituzionalità dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020. La convenuta ha eccepito la decadenza ex art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 e, nel merito, l’insussistenza della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di decadenza. Il raggio applicativo dell’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 è espressamente circoscritto all’azione di rivalsa vantata dalla struttura nei confronti del sanitario. Esso non si estende all’azione di responsabilità amministrativa, per la quale residua il solo termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. L’eccezione è quindi infondata.

Passando al merito, la Corte ricostruisce la disciplina della legge Gelli-Bianco. L’art. 7, comma 1, legge n. 24/2017 configura la responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale per fatto proprio, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Il danneggiato prova il nesso causale; incombe sulla struttura la prova liberatoria. L’art. 7, comma 3, qualifica invece come extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., la responsabilità del sanitario che non abbia assunto obbligazione contrattuale con il paziente, con inversione dell’onere della prova a carico del danneggiato.

La perizia medico-legale posta a base della transazione si concentra esclusivamente sul nesso di causalità, senza nulla dire sulla colpa del medico, sul grado di deviazione dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali richiamate dall’art. 5, comma 1, legge n. 24/2017. Non emergono in atti ulteriori elementi probatori idonei a fondare l’elemento soggettivo. Se già difetta materia per la prova della colpa lieve, a fortiori non risulta dimostrata la colpa grave richiesta dall’art. 7, comma 5, legge n. 24/2017, in relazione all’art. 1 legge n. 20/1994.

Da qui la precisazione di sistema. Lo scudo erariale dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 non limita a monte l’esperimento dell’azione, né è presidiato da sanzioni processuali. Esso introduce una causa legale di esonero della responsabilità, destinata a operare solo quando sia accertata la riconducibilità del danno a condotte commissive poste in essere nello spatium temporis considerato. La valutazione di rilevanza della questione di costituzionalità è perciò condizionata dal previo accertamento che l’illecito contabile sussista in concreto. Esclusa la colpa grave, non residuano margini per applicare la clausola e la questione resta irrilevante. La domanda attorea è respinta; le spese di lite, liquidate in euro 730,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’azienda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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