Distanze legali e interpretazione autentica dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 (Cass. civ. Sez. 2 n. 11660 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione autentica dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis), D.L. n. 32/2019, conv. con mod. in L. n. 55/2019, concerne esclusivamente i commi 2 e 3 della disposizione e ne circoscrive l’operatività alle sole zone territoriali omogenee C. Essa non incide sulla distinta previsione del comma 1, n. 2, che impone, “in tutti i casi”, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per i nuovi edifici ricadenti in tutte le zone diverse dalla A. Detta previsione è inderogabile, integrativa delle disposizioni codicistiche e direttamente applicabile nei rapporti tra privati, dovendosi computare la distanza con riferimento all’intera estensione della parete anche quando una sola delle facciate fronteggianti sia finestrata. Le azioni ripristinatorie e risarcitorie per violazione di distanze legali hanno natura propter rem e si esercitano contro il proprietario dei manufatti al momento dell’esercizio dell’azione.
Il Fatto
Il proprietario di una porzione di villino trifamiliare conveniva in giudizio la proprietaria della porzione finitima, deducendo la violazione delle distanze legali per la realizzazione di una rampa carrabile, una passerella con parapetto e un muro di recinzione. Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando la demolizione delle opere e condannando la convenuta al risarcimento del danno. La Corte d’Appello rigettava l’appello della soccombente, confermando la qualificazione delle opere come costruzioni soggette alla disciplina delle distanze e dichiarando inammissibile per genericità la censura sulla liquidazione delle spese di primo grado.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura sulla presunta inosservanza dei limiti dell’incarico peritale, difettando di specificità. Rileva che il consulente si era limitato a descrivere i manufatti e a misurarne la distanza dal confine, mentre il giudice, sulla base di tali dati, aveva autonomamente accertato la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e la natura di costruzioni. Il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni del consulente quando le osservazioni critiche non offrano elementi idonei a scalfirne la correttezza.
Nel rigettare il secondo motivo, la Corte chiarisce che l’interpretazione autentica dell’art. 9 non è contenuta nel D.L. n. 76/2020 ma nell’art. 5, comma 1, lett. b-bis), D.L. n. 32/2019. Questa disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica e opera sui rapporti in corso, ma investe i soli commi 2 e 3 dell’art. 9. Il limite di dieci metri del comma 1, n. 2, resta invece applicabile “in tutti i casi” e in tutte le zone diverse dalla A, inclusa la zona B, e si computa con riferimento all’intera estensione della parete, anche se una sola facciata è finestrata.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che i manufatti possano essere sottratti alla disciplina. La rampa, non essendo completamente interrata per il rialzamento del piano di campagna, è qualificabile come costruzione. Il parapetto, connesso alla rampa e alla passerella, non è un muro di cinta né un muro isolato. La passerella, realizzata su un piano di campagna rialzato artificialmente, è anch’essa costruzione. Il criterio della prevenzione non opera quando sia prevista una distanza legale minima dal confine.
La Corte disattende il quarto motivo, relativo alla preesistenza delle opere rispetto all’acquisto, rilevando la natura reale dell’azione ripristinatoria e il carattere propter rem dell’obbligazione risarcitoria, che si trasferisce insieme ai manufatti. Quanto al quinto motivo, dichiara inammissibile la censura sul mancato rispetto dei parametri del D.M. n. 140/2012, in quanto la ricorrente non ha censurato la ratio della dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello e ha proposto una questione nuova.
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Nota della Redazione
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