Recupero crediti inesistenti e termine di notifica dell’atto ex art. 27 comma 16 d.l. n. 185/2008 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2708 del 07.02.2026)
La Corte di Cassazione chiarisce che per gli atti di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, il termine di decadenza per la notifica è quello dell’ottavo anno successivo all’utilizzo, come previsto dall’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, a prescindere dal mancato esercizio dell’opzione per il condono di cui alla legge n. 289/2002.