Recupero crediti inesistenti e termine di notifica dell’atto ex art. 27 comma 16 d.l. n. 185/2008 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2708 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004, emesso a seguito del controllo di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, ai sensi dell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, applicabile ratione temporis. Tale disciplina speciale prevale sulla regola generale di cui all’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, che si applica solo in caso di omessa dichiarazione e per la quale l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Ne consegue che la notifica dell’atto di recupero per crediti inesistenti è tempestiva se avviene entro il predetto termine, senza che rilevi il mancato esercizio dell’opzione per il condono di cui all’art. 10 legge n. 289/2002, disposizione che proroga di due anni i termini ordinari di accertamento solo per i periodi d’imposta per i quali il contribuente non si avvale degli artt. 7-9 della stessa legge.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo, ai soci e a una persona fisica, un atto di recupero di crediti IVA ritenuti inesistenti, utilizzati in compensazione per gli anni d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado per gli anni 2000-2003, ritenendo maturata la decadenza dal potere impositivo, ma accoglieva l’appello per l’anno 2004, affermando la responsabilità solidale del socio per il credito inesistente. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (per aver la CTR pronunciato oltre i limiti della domanda, rilevando la decadenza anche per l’anno 2003) e la violazione dell’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 in tema di decadenza. Ha ritenuto, tuttavia, che il terzo motivo fosse fondato, assorbendo i primi due.
La sentenza impugnata aveva confermato la decadenza per gli anni 2000-2003 richiamando la disciplina del d.lgs. n. 128/2015, che ha modificato i termini di accertamento. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la CTR aveva accertato l’inesistenza del credito, senza però applicare la disciplina speciale prevista dall’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, che per gli atti di recupero dicreditida compensare prevede un termine di notifica più ampio.
La disposizione, applicabile ratione temporis, stabilisce che l’atto di recupero per crediti inesistenti debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Nel caso di specie, per l’anno 2000, il termine scadeva al 31/12/2009, rendendo tempestivo l’atto impositivo notificato in data 22/04/2009. La CTR ha richiamato impropriamente la disciplina del d.lgs. n. 128/2015, che riguarda la diversa ipotesi del raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 per le violazioni penali, trascurando peraltro la disposizione transitoria dell’art. 2, comma 3, che fa salvi gli effetti degli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore.
La Corte ha concluso che la sentenza impugnata doveva essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che avrebbe deciso anche sulle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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