La messa in mora vale solo se riferita al credito e rivolta al debitore; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 17351 del 01.06.2026)
In tema di prescrizione, è atto interruttivo solo la messa in mora che contenga una richiesta di pagamento riferibile al credito vantato e sia rivolta al debitore, portata a sua legale conoscenza. Denunce e segnalazioni ad autorità non integrano gli estremi della costituzione in mora.