La class action pubblica non tutela interessi di mero fatto (TAR Emilia-Romagna n. 1 del 02.01.2026)
Il ricorso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 198/2009 è inammissibile se è volto a sindacare scelte discrezionali dell’Amministrazione in materia di trasporto pubblico locale, non ravvisandosi la violazione di obblighi specifici contenuti nelle carte dei servizi o di standard qualitativi. Non sono tutelabili interessi di mero fatto al potenziamento del servizio.