Cessazione della materia del contendere per avvenuta ultimazione del censimento PEC nel Registro delle pubbliche amministrazioni (TAR Abruzzo n. 199 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, concernente il censimento dell’indirizzo di PEC nel Registro delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, si configura come dovere di carattere pubblicistico la cui violazione è azionabile innanzi al giudice amministrativo. La sopravvenuta ultimazione della procedura di censimento da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, posto che l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto e non residua alcuna utilità ulteriore dalla decisione. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone l’accertamento del venir meno di ogni ragione di controversia, senza che occorra una declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato.
Il Fatto
La controversia traeva origine da una diffida inviata al Comune di Penne, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 198/2009, con cui il ricorrente, avvocato, segnalava l’omesso adempimento dell’obbligo di censire l’indirizzo di PEC dell’ente nel Registro delle pubbliche amministrazioni, istituito presso il Ministero della giustizia. Ricevuto un riscontro negativo alla diffida, il ricorrente adiva il TAR chiedendo l’annullamento della nota di diniego e la condanna dell’amministrazione a ultimare la procedura di censimento. L’ente non si costituiva in giudizio, mentre l’istanza cautelare veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il ricorrente aveva dichiarato, con memoria ribadita anche in udienza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, verificata anche alla luce degli atti depositati e della relazione dell’amministrazione, evidenziava come la procedura di censimento dell’indirizzo PEC fosse nel frattempo stata ultimata.
Il TAR ha quindi dato atto che l’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012, volto a garantire la piena operatività delle notificazioni telematiche, era stato satisfatto, consentendo al ricorrente di fruire dell’utilità concreta perseguita con il ricorso. La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, venga meno ogni ragione di decisione nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la novità e peculiarità della questione, riconducibile, in base agli atti, a fraintendimenti intercorsi tra le parti. La sentenza chiude il giudizio con una pronuncia che non entra nel merito della fondatezza originaria della pretesa, ma si limita a registrare l’intervenuto esaurimento dell’interesse processuale.
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Nota della Redazione
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