Impugnazione del PM inammissibile se PEC precede deposito cartaceo (Cass. pen. Sez. 4 n. 12792 del 08.04.2026)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione del pubblico ministero presentata prima a mezzo posta elettronica certificata e successivamente in forma cartacea, atteso che la scelta di una delle modalità di deposito previste preclude il ricorso all’altra.