Impugnazione del PM inammissibile se PEC precede deposito cartaceo (Cass. pen. Sez. 4 n. 12792 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione proposta dal pubblico ministero che, dopo aver scelto la modalità di presentazione telematica mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, venga successivamente depositata anche in forma cartacea. La facoltà alternativa di deposito cartaceo, riconosciuta al pubblico ministero dall’art. 1, comma 5, D.M. n. 206 del 2024 fino al 31 dicembre 2026, non consente una commistione tra i due regimi: la scelta di una delle modalità di presentazione preclude il ricorso all’altra, determinando la sanzione dell’inammissibilità per violazione dell’art. 582 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto la società e la sua legale rappresentante, presidente del consiglio di amministrazione e datrice di lavoro, dalle imputazioni relative a lesioni personali gravi cagionate a un dipendete, con violazione della normativa antinfortunistica, e dall’illecito amministrativo dell’ente di cui all’art. 25-septies, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 111 d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di lavori in quota con sistemi di accesso mediante funi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, pur ripercorrendo i motivi di ricorso del Procuratore generale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per una questione preliminare di natura squisitamente processuale, relativa alle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione. Preliminarmente, ha richiamato le disposizioni dell’art. 582 cod. proc. pen. che, rinviando all’art. 111-bis cod. proc. pen., impongono il deposito degli atti con modalità telematiche, riconoscendo solo alle parti private la facoltà di presentazione personale.

La Corte ha quindi ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.M. n. 206 del 2024, può presentare il ricorso per cassazione in modalità telematica ovvero, solo fino al 31 dicembre 2026, in forma cartacea. Ha poi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6565 del 2026, secondo cui è inammissibile l’impugnazione presentata con deposito cartaceo qualora la stessa sia stata preceduta da un analogo atto veicolato con modalità telematiche, effettive o erroneamente ritenute tali.

Applicando detto principio al caso concreto, la Corte ha osservato come il ricorso del Procuratore generale fosse stato prima inoltrato a mezzo PEC alla cancelleria del giudice a quo e successivamente depositato in forma cartacea. Ha evidenziato che il deposito telematico, effettuato tramite il Portale Depositi Atti Penali, non coincide con l’invio a mezzo PEC, trattandosi di modalità di presentazione distinte. La scelta del Procuratore generale di avvalersi dapprima della PEC ha, quindi, consumato la facoltà di optare per il regime cartaceo.

La Corte ha concluso che la mancata osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 582 cod. proc. pen., nei termini sopra specificati, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che rilevi l’avvenuta presentazione dell’atto nei termini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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