L’azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (Cass. civ. Sez. 3 n. 16414 del 26.05.2026)
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non vertendo sulla qualificazione di diritti reali ma mirando solo a rendere inefficace l’atto dispositivo verso il creditore, non rientra tra le controversie soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.