L’azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (Cass. civ. Sez. 3 n. 16414 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Il cessionario del credito, che intervenga in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., è legittimato attivamente se si qualifica successore anche nei profili processuali e fornisce prova documentale della titolarità del credito. La censura di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può risolversi in una rivalutazione del merito o in una critica alla valutazione delle prove, attività riservata al giudice del merito.

Il Fatto

Una banca proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso un atto pubblico di compravendita immobiliare, stipulato tra una debitrice fideiubente e il coniuge della figlia di quest’ultima, atto ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie. Nel giudizio interveniva la società cessionaria del credito, quale successore a titolo particolare. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia dell’atto nei confronti della banca e della cessionaria. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello, che rigettava l’appello proposto dall’acquirente del bene, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili. In relazione al primo motivo, concernente l’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la Corte ha ribadito il principio per cui l’azione revocatoria non rientra tra le controversie soggette alla condizione di procedibilità. Essa, infatti, mira unicamente a rendere insensibile l’atto dispositivo alle ragioni del creditore, senza incidere sulla validità dell’atto stesso tra le parti, e non verte sulla qualificazione di diritti reali. La Corte ha richiamato, a sostegno, il precedente di cui a Cass. Sez. 2, n. 25855 del 23/09/2021 e, in tema di azione di inefficacia ex art. 44 l. fall., Cass. Sez. 1, n. 29432 del 06/11/2025.

Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. L’azione era stata intrapresa dalla banca cedente e la società cessionaria era intervenuta legittimamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c., qualificandosi fin dall’atto di intervento come subentrata in tutte le prerogative sostanziali e processuali della cedente e fornendo la prova documentale della titolarità del credito.

I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili. Il primo, formalmente volto a lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la richiesta non specifica e finalizzata a provare fatti irrilevanti per l’azione pauliana. Il quarto motivo, nonostante la formale denuncia di violazione dell’art. 2901 c.c., è stato considerato una mera prospettazione di una rilettura del merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha altresì precisato che l’eccezione di prescrizione del credito non può essere sollevata da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e che, nel caso, l’acquirente era presunto consapevole della situazione debitoria della venditrice, essendone parente.

Infine, i motivi quinto e sesto, concernenti la liquidazione delle spese di lite e l’applicazione delle tariffe professionali vigenti ratione temporis, sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità e genericità. La Corte ha rilevato che i termini per il deposito degli atti erano stati rispettati e che la richiesta di riforma del capo relativo alle spese restava assorbita dal rigetto degli altri motivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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