Cessione in blocco: onere della prova dell’inclusione del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 6850 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nemmeno quando il credito azionato trovi titolo in rapporti ricompresi nell’elenco, come i contratti bancari. In tema di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, il cessionario che agisca in giudizio ha l’onere di provare l’inclusione del credito dedotto nel perimetro della cessione; la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è sufficiente solo se consente di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione, mentre, in caso di specifica contestazione del debitore, occorre una verifica più approfondita. La nullità negoziale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo sulla base dei fatti costitutivi già tempestivamente allegati in giudizio.
Il Fatto
Una banca agiva in giudizio nei confronti di due coniugi con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., volta a dichiarare inefficace l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie derivanti da fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni di una società. Nel corso del giudizio di appello, la società cessionaria dei crediti interveniva ex art. 111 c.p.c., subentrando nella posizione della banca cedente.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione. I debitori proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, contestando la prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso che l’actio pauliana sia soggetta a mediazione obbligatoria, richiamando il principio secondo cui tale azione ha funzione autonoma e distinta, essendo volta esclusivamente a conservare la garanzia patrimoniale del debitore. La relativa elencazione normativa non è suscettibile di interpretazione analogica, pur quando il credito presupposto derivi da materie ivi contemplate.
Quanto alla legittimazione della cessionaria, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, affermando che nelle operazioni di cessione in blocco la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dall’onere di provare l’inclusione del credito contestato. Qualora il debitore sollevi una specifica contestazione, la mera produzione dell’avviso, recante una dicitura generica, non è idonea a soddisfare l’onere probatorio, imponendosi un accertamento più approfondito.
La Corte ha invece rigettato il motivo relativo alla tardiva eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. I giudici di legittimità hanno precisato che la nullità negoziale è sì rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo ove i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati, non potendo il potere officioso supplire alle preclusioni processuali. Il provvedimento della Banca d’Italia, atto amministrativo privo di valore normativo, non è acquisibile d’ufficio né è soggetto al principio iura novit curia.
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Nota della Redazione
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