Permuta IVA: per l’imposta ipotecaria vale solo il bene di maggior valore (Cass. civ. Sez. 5 n. 14946 del 19.05.2026)
In caso di permuta è dovuta l’imposta ipotecaria una sola volta, sulla base del valore del bene che determina l’applicazione della maggiore imposta. Rilevante è il criterio del valore più alto, non quello degli effetti dell’operazione ai fini IVA.