Pena pecuniaria compensabile con indennizzo ex art. 35-ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 28815 del 29.07.2026)
Il Ministero della giustizia può opporre in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., il credito per la pena pecuniaria al detenuto che agisce per il risarcimento ex art. 35-ter ord. pen., trattandosi di mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo.