Pena pecuniaria compensabile con indennizzo ex art. 35-ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 28815 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori per il trattamento inumano e degradante subito durante la detenzione, il Ministero della giustizia, convenuto nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., può opporre in compensazione, a norma dell’art. 1243 cod. civ., il credito maturato verso il detenuto per il pagamento della pena pecuniaria. Tale credito costituisce una mera entrata patrimoniale dello Stato, suscettibile di riscossione mediante ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, e non configura un credito indisponibile. L’eccezione è ammissibile purché il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile e sia specificamente dedotto; l’eventuale quantificazione del dovuto all’esito della compensazione può essere effettuata in sede di esecuzione. Resta ferma la diversa regola per il credito relativo alle spese di mantenimento in carcere, non compensabile prima della definizione del procedimento di remissione del debito.

Il Fatto

Il detenuto aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza il riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio, pari a 4.256,00 euro, per la violazione dell’art. 3 della CEDU accertata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. Il Ministero della giustizia aveva proposto reclamo avverso quel provvedimento, eccependo in compensazione il credito derivante dalla pena pecuniaria di 800.000,00 euro inflitta al condannato con sentenza irrevocabile.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva rigettato il reclamo, ritenendo la compensazione non invocabile per difetto di specificazione del titolo e dell’ammontare del controcredito. Il Ministero ha così proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme civilistiche sulla compensazione e la mancata considerazione della natura disponibile del credito da pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra le diverse poste che l’Amministrazione può opporre al detenuto. Quanto alle spese di mantenimento in carcere, l’eccezione è irricevibile per assenza dei requisiti della certezza e dell’esigibilità, richiamandosi il precedente Sez. I n. 13377 del 10/10/2017, dep. 2018, Rv. 272564. In quel caso il controcredito della pubblica amministrazione non è certo ed esigibile finché non si sia consumata la facoltà di chiedere la remissione del debito ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

A diversa conclusione si perviene per la pena pecuniaria. La Corte ribadisce il principio già affermato da Sez. I n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284432: il credito da pena pecuniaria è una mera entrata patrimoniale dello Stato, riscuotibile mediante ruolo in forza dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, e non è perciò indisponibile né sottratto alla compensazione.

Il Collegio richiama l’orientamento delle sezioni civili, recepito da Cass. civ. Sez. 6-1, ordinanza n. 10130 del 2018: l’ordinamento non prevede alcun divieto di compensazione per le entrate patrimoniali dello Stato, non essendovi un simile divieto neppure per le entrate tributarie. Ne deriva che, per le entrate patrimoniali diverse da quelle tributarie, l’amministrazione è abilitata a opporre in compensazione i propri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola condizione che il credito sia certo e che sia sollevata specifica eccezione.

Su questa base la Corte censura il provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza aveva negato la compensazione assumendo la genericità dell’eccezione, ma dagli atti risultava che l’Amministrazione aveva opposto un credito certo, liquido ed esigibile, cristallizzato nella sentenza di condanna e nell’ordine di esecuzione nella disponibilità dello stesso giudice. La Corte esclude quindi la dedotta genericità e afferma che la quantificazione del dovuto può avvenire in sede esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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