Inammissibili le censure sulla motivazione nel sequestro di prodotti contraffatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 17432 del 14.05.2026)
Sono inammissibili le doglianze che non deducono vizi di motivazione specifici ma attaccano la persuasività o l’adeguatezza della sentenza impugnata, o che sollecitano una diversa comparazione delle prove. In tema di reati di cui agli artt. 334, terzo comma, cod. pen. e 43 d.lgs. n. 504/1995, la materiale apprensione del bene da parte degli operanti è idonea a configurare il sequestro ancorché non sia stato ancora redatto il verbale.