Inammissibili le censure sulla motivazione nel sequestro di prodotti contraffatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 17432 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che non deducono vizi di motivazione riconducibili alle tassative categorie della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà, ma che si risolvono in una critica alla persuasività o all’adeguatezza del percorso argomentativo del giudice di merito, ovvero in una sollecitazione a una diversa comparazione delle risultanze probatorie. La riproposizione testuale dei motivi di appello, priva di effettivo confronto con la sentenza impugnata, integra un’ulteriore causa di genericità del ricorso. Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 334, terzo comma, cod. pen. (sottrazione e distruzione di cose sottoposte a sequestro), la configurabilità del vincolo imposto dall’autorità non richiede necessariamente la preventiva redazione del verbale, ben potendo essere integrata dalla materiale apprensione del bene da parte degli operanti, effettuata alla costante presenza del soggetto interessato.

Il Fatto

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, confermando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato per i reati di cui all’art. 334, terzo comma, cod. pen. e all’art. 43 del d.lgs. n. 504 del 1995. La vicenda traeva origine dalla sottrazione e successiva distruzione di bottiglie di sostanze alcoliche, che la difesa assumeva non essere state ancora effettivamente sottoposte a sequestro, non essendo stato redatto il relativo verbale. Con il ricorso si deduceva il vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità per entrambi i reati, evidenziando la presunta insussistenza di prove sulla effettiva apprensione del materiale prima della sua distruzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, richiamato il consolidato insegnamento in materia di motivi di ricorso, ha preliminarmente delimitato l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ha ribadito che non sono deducibili censure attinenti a vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione, restando invece inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività o la mancanza di rigore della stessa, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove acquisite.

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che le censure difensive non superassero lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dal giudice di appello, in piena sintonia con le argomentazioni del primo giudice. La prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella motivatamente accolta è stata giudicata estranea al giudizio di legittimità.

Quanto alla specifica questione della configurabilità del reato di cui all’art. 334 cod. pen., la Suprema Corte ha valorizzato la circostanza della materiale apprensione del materiale da parte degli operanti, finalizzata al trasporto in caserma per gli ulteriori accertamenti, avvenuta alla costante presenza dell’imputato. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a integrare il vincolo del sequestro, superando l’obiezione relativa alla mancata stesura del verbale, anche alla luce di un precedente in termini citato dalla sentenza impugnata.

La residua censura è stata infine dichiarata generica, in quanto consistente in una testuale riproposizione dei motivi di appello, priva di un effettivo confronto con il percorso argomentativo della decisione. La Corte territoriale aveva infatti motivato adeguatamente anche in ordine al luogo di rinvenimento degli strumenti per la distillazione, valorizzando quanto ulteriormente sequestrato presso l’abitazione dell’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 334 c.p.

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