Rinuncia all’appello e spese senza condanna se costituzione tardiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 24467 del 05.08.2026)
In caso di rinuncia al ricorso in appello, la condanna del rinunciante al rimborso delle spese ex art. 306 cod. proc. civ. opera solo se la controparte si è costituita prima della notifica della rinuncia, restando irrilevante la costituzione tardiva finalizzata al solo rimborso.