Rinuncia all’appello e spese senza condanna se costituzione tardiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 24467 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, l’obbligo del rinunciante di rimborsare le spese alle altre parti, previsto dall’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., opera solo in favore delle parti che si siano costituite prima di ricevere la notifica della rinuncia. La costituzione successiva alla notifica, quando l’effetto estintivo si è già prodotto, resta al di fuori dell’ambito di operatività della norma e non legittima alcuna statuizione sulle spese a carico del rinunciante. La stessa accettazione della rinuncia è necessaria solo se la parte costituita vanti un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, che non sussiste quando la costituzione è determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato estinto, ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992, il giudizio di appello promosso dal contribuente, condannando la parte rinunciante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Avverso il solo capo concernente le spese, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91, 92 e 306 cod. proc. civ. e dell’art. 44 d.lgs. n. 546/1992, in quanto la controparte si era costituita solo successivamente alla notifica della rinuncia all’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la costante interpretazione secondo cui la norma sul rimborso delle spese, contenuta nell’art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. e ricalcata dall’art. 44 d.lgs. n. 546/1992, opera esclusivamente in favore delle parti costituite prima della notifica della rinuncia.
Se l’altra parte si costituisce dopo aver ricevuto la notifica, quando la rinuncia ha già prodotto il proprio immediato effetto estintivo, si resta al di fuori dell’ambito di operatività della disposizione e il giudice non può emettere alcuna statuizione in ordine alle spese a carico del rinunciante. Il provvedimento dichiarativo dell’estinzione, in tal caso, non deve statuire sulle spese processuali (ex plurimis, Cass. 30160/2025; Cass. 23620/2017).
La Corte ha inoltre precisato che l’accettazione della rinuncia è necessaria soltanto quando il rapporto processuale sia già instaurato e la parte costituita abbia un effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale interesse è insussistente quando la costituzione sia finalizzata esclusivamente a ottenere il rimborso delle spese (Cass. 11384/1999; Cass. 8387/1999; Cass. 10978/1996), non potendo la controparte conseguire dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall’estinzione.
Nel caso di specie, la rinuncia era stata notificata prima della costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuta oltre un anno dopo, senza che quest’ultima avesse neppure prospettato un interesse ulteriore. La condanna alle spese è stata pertanto ritenuta erronea: la Suprema Corte ha cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto che le spese del giudizio di appello restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio