Profitto confiscabile nella sottrazione fraudolenta parametrato ai beni idonei a garanzia (Cass. pen. Sez. III n. 834 del 09.01.2025)
Il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l’Amministrazione finanziaria, da calcolarsi secondo i parametri della riscossione coattiva e nel limite dell’intero debito erariale.