Profitto confiscabile nella sottrazione fraudolenta parametrato ai beni idonei a garanzia (Cass. pen. Sez. III n. 834 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Tale valore va calcolato secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva: quanto ai beni immobili, i parametri dell’art. 77, comma 1, d.lgs. n. 602 del 1973; quanto ai beni mobili, quelli dell’art. 517, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Il profitto va comunque rapportato all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e degli accessori esigibili, sicché la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, deve essere parametrata all’effettiva entità del profitto confiscabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Mantova, in sede di riesame, ha rigettato le istanze proposte da due società in liquidazione giudiziale avverso il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni a esse riconducibili. Il sequestro si fondava sull’art. 321 cod. proc. pen. e sull’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, quale profitto del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato in relazione a un debito tributario per ritenute non versate dalla società cedente.

I beni sequestrati consistevano in rami d’azienda ceduti dalla società capogruppo alle due controllate, per un valore complessivo largamente superiore all’ammontare del debito tributario. Avverso il rigetto dei riesami le due società hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, articolando motivi coincidenti nella sostanza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la nozione di atto fraudolento. Richiamando propri precedenti, ribadisce che le cessioni di rami di azienda sono in sé lecite, ma divengono fraudolente quando siano connotate da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione coattiva. Nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato la consapevolezza della situazione debitoria, l’intervenuta notifica di una comunicazione di irregolarità e la mancata considerazione del debito tributario nelle operazioni straordinarie: ne ha tratto il fumus del reato, con motivazione ritenuta logica e puntuale.

Quanto al soggetto attivo, la Corte esclude che il delitto sia riservato al solo contribuente. Il riferimento testuale a “chiunque” nell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, in luogo della precedente dizione dell’abrogato art. 97 d.P.R. n. 601 del 1973, comporta un ampliamento della portata applicativa della fattispecie, riferibile anche al sostituto d’imposta.

Il nucleo del provvedimento è però la determinazione del profitto. La Corte dà continuità al principio secondo cui il profitto confiscabile va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l’Erario, e ne precisa i criteri di calcolo ricavandoli dalla disciplina della riscossione. Poiché l’importo del debito tributario è ben individuato nel suo ammontare, la misura del sequestro va parametrata all’effettiva entità del profitto confiscabile, tenendo conto dell’intero debito erariale, sanzioni e accessori compresi. Di qui la sproporzione rilevata tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l’entità del credito.

La Corte accoglie pertanto il terzo motivo, comune a entrambi i ricorsi, e annulla l’ordinanza limitatamente all’entità del sequestro, con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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