Termine per domanda quiescenza militare non perentorio (TAR Lazio n. 9202 del 18.05.2026)
Il termine per la domanda di collocamento a riposo di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non è perentorio, non essendo prevista alcuna decadenza per la sua violazione; il beneficio dei sei scatti va riconosciuto se sussistono i requisiti anagrafici e contributivi al momento della cessazione.