Termine per domanda quiescenza militare non perentorio (TAR Lazio n. 9202 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50%, previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il personale delle Forze di Polizia in quiescenza, spetta al personale militare che cessi dal servizio avendo compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, la disciplina del beneficio si ricava dal combinato disposto dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del d.lgs. n. 65/2010 (codice dell’ordinamento militare). Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, fissato dall’art. 6-bis, comma 2, entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, non è perentorio: l’inosservanza non determina alcuna decadenza, perché la disposizione fa riferimento allo status soggettivo dell’interessato e non agli oneri procedimentali. Sulle somme dovute a titolo di differenza sulla buonuscita spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
Un ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda il 31.12.2019 all’età di 56 anni e 2 mesi, con un’anzianità contributiva di 42 anni, chiedeva all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio del 2,50% previsti dal combinato disposto dell’art. 1911 cod. ordinamento militare e dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
L’istituto previdenziale negava il beneficio e il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del 15.02.2023, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme richiamate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, qualificando la fattispecie come perfettamente inquadrabile nella previsione normativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, atteso che il ricorrente, al momento della cessazione dal servizio, aveva superato sia il requisito anagrafico dei 55 anni sia quello contributivo dei 35 anni di servizio utile.
Il Collegio ha poi escluso che la pretesa potesse trovare ostacolo nella disposizione che impone la produzione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. La norma non qualifica il termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, con la conseguenza che l’unica condizione rilevante è il possesso dei requisiti al momento della cessazione.
Nel confermare tale lettura, il Tribunale ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 1231 del 2019, secondo cui il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione allude allo status soggettivo anagrafico e previdenziale dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali; l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale, che presuppone la chiarezza dei presupposti.
La sentenza ha quindi accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare la buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con corresponsione sulle somme differenziali soltanto degli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in conformità alla disciplina speciale del settore previdenziale richiamata e alla giurisprudenza della Cassazione citata nell’atto.
Nota della Redazione
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