Riqualificata in falsità materiale la contraffazione successiva del modello F24 (Cass. pen. Sez. 3 n. 11686 del 27.03.2026)
La contraffazione materiale, successiva alla formazione, di un modello F24 — atto pubblico — integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico ex art. 476 cod. pen., e non la falsità ideologica, difettando la partecipazione del soggetto abilitato a dare veste pubblica all’atto.