Inammissibile il ricorso avverso il silenzio senza formale diffida a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 332 del 14.07.2025)
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione è inammissibile se il ricorrente non ha notificato un formale atto di diffida a provvedere, distinto e successivo all’istanza iniziale: la diffida contenuta nella stessa istanza non integra il requisito di legge.