Inammissibile il ricorso avverso il silenzio senza formale diffida a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 332 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di riconoscimento di un beneficio pensionistico è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., quando il ricorrente non abbia notificato all’amministrazione un formale atto di diffida a provvedere. La diffida richiesta dalla norma è un atto autonomo e distinto dall’istanza iniziale, che deve essere formato dopo la scadenza del termine del procedimento amministrativo. La diffida contenuta nella stessa istanza originaria non integra il requisito di legge, perché non reca il termine ulteriore a provvedere. La questione di legittimità della norma primaria non consente alcuna disapplicazione da parte del giudice contabile.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in proprio per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione integrale dell’indennità integrativa speciale e delle tredicesime mensilità, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto pensionistico e sul trattamento economico di pensione tabellare. Domandava inoltre interessi e rivalutazione, previa disapplicazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza presentata all’amministrazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo una prima ordinanza istruttoria, con cui il giudice aveva imposto alla parte di documentare la rituale notificazione all’amministrazione del decreto di fissazione di udienza, il ricorrente dava esecuzione e depositava memorie conclusive. La causa giungeva così alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile dichiara il ricorso inammissibile ex art. 153 c.g.c.. Il ricorso era espressamente diretto avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto l’integrale corresponsione dell’indennità integrativa speciale.
Dagli atti emerge che la RTS non ha adottato alcuna determina, positiva o negativa, sull’istanza, né risulta che il ricorrente abbia notificato all’amministrazione un formale atto di diffida a provvedere. Proprio tale diffida è richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare il ricorso avverso il silenzio.
La Corte esclude che la diffida possa ritenersi contenuta già nell’istanza iniziale. La norma pretende una “formale diffida”, cioè un atto autonomo e distinto dall’istanza, che per necessità logico-giuridica deve essere formato dopo la scadenza del termine del procedimento fissato dagli atti normativi o generali. La disposizione sanziona con l’inammissibilità le domande per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Tale espressione richiama l’archetipo dell’art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957, con le integrazioni legislative intervenute in materia di notificazione tramite p.e.c. Ne consegue che la diffida contenuta nell’istanza iniziale non possa integrare la “formale diffida”, che deve recare il termine a provvedere, ulteriore rispetto a quello ordinario del procedimento amministrativo.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, in linea con il precedente Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, data l’impossibilità di disapplicare la norma primaria. Poiché la definizione avviene su questione pregiudiziale, il giudice dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., mentre nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.