Pensione privilegiata: il silenzio-rifiuto va preceduto da diffida (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 16 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di pensione privilegiata, il ricorso alla Corte dei conti è inammissibile se proposto prima che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento di rigetto della domanda o prima che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere, si sia formato il silenzio-rifiuto. La previa pronuncia amministrativa, che si fonda sull’art. 153, comma 1, lettera b), del codice di giustizia contabile, non costituisce una mera formalità, ma esprime la ratio della separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, sicché la sua mancanza determina il difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. Il ritardo dell’amministrazione nell’istruttoria non vale a superare il requisito di ammissibilità, ove l’interessato non abbia provveduto alla diffida.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio nel gennaio 2020 e titolare di pensione di inabilità, chiedeva alla Sezione giurisdizionale umbra il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per tre infermità che assumeva dipendenti da causa di servizio. La domanda amministrativa era stata presentata all’Inps nel settembre 2023, ma l’istruttoria era rimasta ferma per la mancata trasmissione, da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, della documentazione sanitaria e amministrativa richiesta dall’Istituto. Il ricorrente impugnava altresì i decreti di rigetto di precedenti istanze, già dichiarati inammissibili in un giudizio definito con sentenza della stessa Sezione.
L’Inps eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza del provvedimento amministrativo di disconoscimento del diritto, non essendo stata ancora definita la procedura, e nel merito contestava la fondatezza della domanda. Il Ministero della Giustizia, costituitosi, concludeva per il rigetto, reputando il ricorso ammissibile ma infondato.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Inps, rilevando che la questione andava decisa sulla base del dato normativo e non della sola valutazione astratta di ammissibilità prospettata dal DAP. Ha quindi applicato il principio per cui i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili se proposti per domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia decorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Nel caso di specie, la domanda amministrativa era tempestiva, essendo stata presentata entro il quinquennio dalla cessazione dal servizio, e l’Inps aveva correttamente avviato l’istruttoria richiedendo al DAP i documenti necessari. L’inerzia del Dicastero, tuttavia, non era stata superata dal ricorrente: dopo l’istanza del 2023 egli non aveva notificato alcuna diffida a provvedere, né all’Inps né al Ministero, condizione necessaria per la formazione del silenzio-rifiuto e per l’instaurazione del giudizio.
La Corte ha richiamato la portata generale della disciplina del silenzio-rifiuto di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 3/1957, evidenziando che solo decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario l’inerzia dell’amministrazione equivale a rifiuto e legittima l’azione giurisdizionale. Il principio della previa pronuncia amministrativa, già codificato dall’art. 71 del R.D. n. 1038/1933, risponde alla necessità di evitare che il giudice eserciti una funzione amministrativa o consultiva, rimanendo la sua attività nell’alveo naturale della giurisdizione.
Pertanto, difettando il provvedimento di rigetto e l’atto di diffida, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lettera b), CGC, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.