Rinnovazione dibattimentale in appello: rigetto con motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VII n. 32306 del 31.08.2026)
La rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la verifica dell’incompletezza dell’istruttoria di primo grado. Il rigetto può essere motivato anche implicitamente, desumendosi dalla stessa struttura argomentativa della sentenza d’appello.