Rinnovazione dibattimentale in appello: rigetto con motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VII n. 32306 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine di primo grado e alla conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, ravvisabile solo quando i dati probatori acquisiti risultino incerti o l’incombente richiesto sia potenzialmente irrinunciabile per eliminarne l’incertezza. In ossequio al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, il giudice d’appello è tenuto a motivare specificamente solo quando alla rinnovazione acceda; il rigetto può invece essere sorretto da motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, ove questa evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione di responsabilità. Non sono proponibili in sede di legittimità le doglianze che, sotto il profilo della violazione di legge, si risolvano nella sollecitazione di una rilettura del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma resa all’esito di giudizio abbreviato, confermava l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, già riqualificato nell’ipotesi lieve con concessione delle attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU e agli artt. 603, 190, 192, 438, comma 5, e 495 cod. proc. pen. Lamentava l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, diretta all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, in un quadro segnato dalle dichiarazioni scagionanti del coimputato e dall’esito negativo delle perquisizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure, pur prospettate sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, ove la struttura razionale della decisione sia sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo. Non sono dunque proponibili doglianze relative ad asserite carenze motivazionali sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale.
Quanto alla dedotta mancata rinnovazione istruttoria, la censura è manifestamente infondata. La stessa giurisprudenza invocata in ricorso conferma l’infondatezza della doglianza: la rinnovazione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti. In ossequio al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, il giudice è tenuto a motivare specificamente solo quando alla rinnovazione acceda, potendo la motivazione del rigetto essere anche implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d’appello. La Corte richiama Sez. 2, n. 9846 del 05.03.2026, Rv. 289612.
A tale canone la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta. La Corte territoriale ha dato conto, in modo logico e congruo, delle ragioni della non necessarietà dell’incombente, fondando l’affermazione di responsabilità sulla ricostruzione operata nel verbale d’arresto dal personale della Questura, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, essendo la condotta caduta sotto la diretta percezione degli operanti. Ciò rende superflua l’acquisizione di filmati la cui stessa conservazione, a distanza di tempo, appariva peraltro incerta.
Le dichiarazioni auto-accusatorie del coimputato e l’esito negativo delle perquisizioni non valgono a disarticolare la logicità della motivazione. La motivazione, lungi dall’essere assertiva o lacunosa, si confronta compiutamente con gli elementi rilevanti. Ne discende l’inammissibilità di censure tese a una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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