Proroga del termine massimo del giudizio di cassazione per complessità e aggravanti (Cass. pen. Sez. II n. 28368 del 27.07.2026)
Il termine di durata massima del giudizio di cassazione, decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione, può essere prorogato di sei mesi, con ordinanza motivata, per numero delle parti, complessità delle questioni e natura dei reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.