Proroga del termine massimo del giudizio di cassazione per complessità e aggravanti (Cass. pen. Sez. II n. 28368 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di cassazione può prorogare, con ordinanza motivata, il termine di durata massima del giudizio per un periodo non superiore a sei mesi, quando il giudizio di impugnazione sia particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni, ovvero del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto. La proroga è altresì consentita quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. e per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il termine annuale decorre, a norma dell’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall’art. 544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2024, si è pronunciata nel procedimento a carico di diciannove imputati, riservando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; termine poi prorogato di ulteriori novanta giorni ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen., con scadenza fissata al 29 aprile 2025.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi in relazione al delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ad altri reati, taluni aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. Il Collegio è chiamato a verificare la durata massima del giudizio di legittimità e l’eventuale necessità di proroga.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del termine di durata massima del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudizio deve concludersi entro un anno; tale termine decorre, per il comma 3 della medesima disposizione, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

Nel caso di specie, essendo il termine per il deposito della motivazione scaduto il 29 aprile 2025, il termine annuale decorre dal novantesimo giorno successivo, individuato nel 28 luglio 2025, e viene a scadenza, in assenza di proroghe, il 28 luglio 2026.

Il Collegio richiama quindi l’art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen., che consente la proroga con ordinanza motivata per un periodo non superiore a sei mesi quando il giudizio di impugnazione sia particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni, ovvero del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto. La proroga è altresì consentita quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. e per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Secondo la Corte tali condizioni ricorrono nel caso concreto. Rilevano il numero dei ricorrenti — diciannove, ciascuno con autonomi motivi —, la pluralità e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto devolute, nonché la natura dei reati, in parte aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e comprendenti il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il Collegio valorizza l’elevato indice di complessità e di allarme sociale, attestato anche dalle misure cautelari in atto, tra custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari.

Quanto alla misura, la proroga è disposta nella durata di sei mesi. Tale durata non eccede il limite previsto dall’art. 344-bis, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. per la singola proroga nel giudizio di cassazione e resta ampiamente al di sotto del limite complessivo di un anno e sei mesi previsto dal medesimo comma 4, secondo periodo, per i procedimenti relativi a delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., trattandosi della prima proroga disposta in questa sede. Il termine di durata massima, che sarebbe altrimenti scaduto il 28 luglio 2026, è pertanto prorogato di sei mesi; il Collegio dispone la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *