La valutazione del linguaggio criptico spetta al giudice di merito (Cass. pen. Sez. 3 n. 17127 del 13.05.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo una rivalutazione delle risultanze, contrappone una diversa lettura del contenuto delle conversazioni intercettate alla valutazione del giudice di merito, la quale, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità.