La valutazione del linguaggio criptico spetta al giudice di merito (Cass. pen. Sez. 3 n. 17127 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, quanto all’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, miri ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. L’interpretazione di tali conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Al giudice di legittimità è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche la verifica della tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo ed eventuali altri modelli di ragionamento. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi presentati ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 8-bis), relativo alla cessione di cocaina. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: a suo dire, le conversazioni intercettate non dimostravano il suo coinvolgimento nella cessione, ma solo l’intervento per ottenere il pagamento di una somma dovuta al fratello. Il procedimento era giunto all’esame della Terza Sezione a seguito della revoca, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., della precedente sentenza di legittimità limitatamente al capo 8-bis, per un errore percettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rammentato che al giudice di legittimità è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito e di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento. Tale preclusione permane anche dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando esclusa una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella del giudice di merito.
Quanto alle intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio dei soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto: se la valutazione del giudice di merito risulta logica, essa si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva spiegato che la cessione oggetto del capo 8-bis era emersa nell’ambito di indagini sull’importazione di stupefacenti e che i fratelli si erano attivati per riscuotere crediti, al fine di procurarsi le somme per pagare la droga.
Dalle conversazioni intercettate era emerso il diretto interesse del ricorrente al recupero del corrispettivo della cessione, essendo un credito riconducibile anche a lui. La Corte ha ritenuto tale motivazione idonea a giustificare la conferma della responsabilità, essendo stati indicati elementi di prova non illogicamente valutati. La censura, al contrario, prospettava una mera lettura alternativa delle risultanze, non consentita in presenza di una motivazione scevra da illogicità manifeste.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità dei motivi nuovi, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ad essi, e ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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