Il sopravvenuto provvedimento espresso dichiara improcedibile l’ottemperanza per silenzio (TAR Abruzzo n. 563 del 18.07.2026)
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio quando l’Amministrazione, dopo la sentenza che ne accerta l’obbligo di provvedere, adotta un provvedimento espresso, ancorché non satisfattivo, che rimuove l’inerzia e dà avvio alla sequenza procedimentale finalizzata all’esecuzione.