Il sopravvenuto provvedimento espresso dichiara improcedibile l’ottemperanza per silenzio (TAR Abruzzo n. 563 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza conseguente a una sentenza resa all’esito di un giudizio avverso il silenzio (art. 117 c.p.a.) è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione, dopo la pronuncia che accerta l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, adotta tale provvedimento, ancorché non satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente. La risposta dell’Amministrazione, ex art. 2 l. n. 241/1990, non deve necessariamente essere immediatamente satisfattiva né comportare l’acquisizione del bene della vita, ma è idonea a rimuovere l’inerzia. Il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, adottato nei confronti del controinteressato, non è elusivo del giudicato — il quale non conteneva indicazioni sull’esito da assumere — ma costituisce il primo anello della sequenza procedimentale finalizzata alla restituzione dell’area. La sopravvenienza dell’atto alla proposizione del ricorso determina la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con condanna alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo, Sez. Prima, n. 539/2025, che, accogliendo il ricorso avverso il silenzio, aveva ordinato al Comune di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato con istanza di restituzione di un’area privata illegittimamente occupata, su cui insisteva una cabina metanifera, ovvero di disporne l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2000. Rimanendo l’Ente inerte, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza e per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 114, comma quarto, lett. e), c.p.a..
Nelle more del giudizio, il Comune depositava l’Ordinanza n. 7 del 12 maggio 2026, con cui ordinava alla società controinteressata la rimozione della cabina e il ripristino dello stato dei luoghi, con comminatoria di esecuzione in danno. Il ricorrente riteneva l’atto non satisfattivo, poiché la rimozione non era stata ancora materialmente eseguita e non erano stati regolati gli aspetti patrimoniali della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’azione di ottemperanza consegue a una sentenza resa all’esito di un giudizio incardinato ex art. 117 c.p.a., il cui scopo è la rimozione dell’inerzia dell’Amministrazione a fronte di un’istanza. La risposta che l’Ente è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990 non deve necessariamente essere satisfattiva dell’interesse sostanziale dell’istante, ma è comunque idonea a rimuovere l’inerzia e ad abilitare il richiedente alle successive tutele, in sede impugnatoria o di accertamento e condanna.
Nel caso di specie, la sentenza ottemperanda ordinava al Comune di provvedere sull’istanza “ad esito libero”, potendo l’Ente optare per l’acquisizione sanante ovvero per la restituzione dell’area. Tali attività, coinvolgendo il controinteressato utilizzatore dell’impianto, non sono esauribili in un unico atto, ma si articolano in una sequenza procedimentale, il cui primo anello è costituito proprio dall’ordinanza di ripristino emanata nei confronti della società. Il Comune, pertanto, non era rimasto silente, ma aveva dato avvio alla catena procedimentale finalizzata alla restituzione dell’area, escludendo altresì l’acquisizione sanante ed esercitando la propria discrezionalità.
Il provvedimento sopravvenuto non è né violativo né elusivo del giudicato, il quale aveva natura di mero accertamento del silenzio senza indicazioni sul contenuto dell’atto da assumere, e risulta coerente con uno degli esiti possibili dell’istanza. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna del Comune, in quanto soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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