Diritto allo studio del minore straniero titolare di protezione temporanea (TAR Abruzzo n. 412 del 16.09.2025)
Il permesso di protezione temporanea consente allo studente straniero non ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo di studi di scegliere se ripetere la classe o iscriversi al successivo ciclo. L’iscrizione d’ufficio alla scuola media è priva di effetto.