Diritto allo studio del minore straniero titolare di protezione temporanea (TAR Abruzzo n. 412 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea, ai sensi del d.p.c.m. 28.3.2022 attuativo della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, accede al sistema nazionale di istruzione secondo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario. L’art. 4 dell’o.m. 4.6.2022 n. 156, attuativo dell’art. 46 d.l. n. 50/2022, riconosce allo studente che ha frequentato in Italia la classe terminale della scuola secondaria di primo grado, pur non essendo stato ammesso all’esame conclusivo, un attestato di credito formativo che costituisce titolo sia per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado sia per l’iscrizione alla medesima classe del primo ciclo. La scelta tra le due opzioni è riservata allo studente, non all’amministrazione scolastica. L’art. 1, comma 395, l. n. 213/2023 ha prorogato al 31.12.2024 la validità dei permessi e il correlato trattamento. Ne consegue che è priva di effetto l’iscrizione d’ufficio alla scuola media per lo stesso anno scolastico, disposta in violazione del citato art. 4 ove lo studente abbia chiesto l’iscrizione al liceo.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una minore cittadina straniera, ha impugnato il provvedimento del dirigente di un liceo linguistico che inibiva alla figlia la frequenza della prima classe per l’anno scolastico 2024/2025. Il diniego si fondava sulla ritenuta prevalenza dell’iscrizione d’ufficio della minore alla medesima classe della scuola secondaria di primo grado, disposta dall’istituto comprensivo di provenienza perché la studentessa non era stata ammessa e non aveva sostenuto l’esame conclusivo del ciclo per l’anno scolastico precedente.

La ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni che consentono agli studenti titolari di protezione temporanea di accedere agli istituti di istruzione nazionali in deroga al regime ordinario. Le amministrazioni intimate hanno resistito sostenendo la natura eccezionale e la limitazione temporale delle norme invocate. La causa è pervenuta alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, venendo in rilievo il diritto soggettivo all’istruzione riconosciuto ai cittadini stranieri dall’art. 45, comma 1, d.P.R. n. 399/1999. Oggetto del giudizio è dunque l’accertamento del diritto della minore a frequentare la prima classe del liceo presso cui era stata iscritta su domanda.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 28.3.2022 prevede che il permesso di protezione temporanea consenta l’accesso allo studio secondo un regime che deroga a quello ordinario, come dimostra la clausola di riserva che fa salve le sole misure di maggior favore previste dalla legislazione ordinaria.

Il regime derogatorio è stabilito dall’o.m. 4.6.2022 n. 156, il cui art. 4 attribuisce allo studente non ammesso all’esame conclusivo un attestato di credito formativo che costituisce titolo tanto per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado quanto per l’iscrizione alla medesima classe del primo ciclo, riservando la scelta alla volontà dello studente.

Il Collegio ha poi rilevato che l’art. 1, comma 395, l. n. 213/2023 ha prorogato al 31.12.2024 la validità dei permessi e, con essi, il trattamento previsto dal d.p.c.m. e dall’ordinanza per l’accesso all’istruzione. Vigente tale regime, è stata correttamente accolta la domanda di iscrizione al liceo per l’anno 2024/2025.

La contemporanea iscrizione alla classe terminale della scuola media è stata giudicata priva di effetto, perché disposta d’ufficio in violazione dell’art. 4 dell’ordinanza, che riserva allo studente titolare del permesso la scelta tra ripetere la classe o iscriversi al ciclo successivo. Il ricorso è stato accolto con declaratoria del diritto della studentessa, e le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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