Esclusione dall’aliquota di avanzamento militare e insussistenza della condanna penale (TAR Lazio n. 2805 del 13.02.2026)
La causa ostativa all’inserimento nell’aliquota di avanzamento prevista dall’art. 1051, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 non sussiste se, alla data del provvedimento di esclusione, la sentenza di condanna in primo grado sia stata riformata in appello con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.