Esclusione dall’aliquota di avanzamento militare e insussistenza della condanna penale (TAR Lazio n. 2805 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa ostativa all’inserimento nell’aliquota di avanzamento prevista dall’art. 1051, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010, come riformato dall’art. 7, comma 1, legge n. 114/2024, consiste nella sola sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, non nel mero rinvio a giudizio. L’esclusione dall’aliquota è atto vincolato: l’Amministrazione deve verificare la concreta sussistenza del presupposto normativo. Se, alla data del provvedimento di esclusione, la condanna di primo grado sia stata riformata in appello con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, difetta il presupposto e il provvedimento è illegittimo per violazione di legge e difetto di istruttoria. L’annullamento resta circoscritto alla fase di formazione dell’aliquota, non estendendosi alle successive valutazioni di idoneità né alle procedure di avanzamento anteriori, non impugnate nei termini.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina militare, impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione gli ha comunicato l’esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2025, adottato sul presupposto di una sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010.
Il militare deduce che la vicenda penale si è definita diversamente: la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha riformato parzialmente la condanna, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato in rilievo. Dopo l’ordinanza cautelare con cui la Sezione aveva invitato l’Amministrazione a riesaminare la posizione, il Ministero ha confermato l’esclusione. Di qui il ricorso per motivi aggiunti e la domanda di ricostruzione della carriera con avanzamento nei gradi superiori a partire dal 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati: la procedura di avanzamento per anzianità si svolge su ruolo aperto, senza posizioni contrapposte, mentre solo per gli avanzamenti a scelta rileva l’atto finale di formazione del quadro di avanzamento.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il dato normativo. La disposizione richiamata negli atti gravati, nella versione novellata dalla legge n. 114/2024, applicabile ratione temporis, richiede una sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, superando la previgente disciplina che riteneva sufficiente il rinvio a giudizio. L’esclusione dall’aliquota è atto vincolato, rimesso alla sola verifica della ricorrenza del presupposto.
Dalla documentazione emerge che, alla data del provvedimento di esclusione, il presupposto non esisteva: la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti, riformando parzialmente la sentenza di condanna di primo grado. L’Amministrazione ha omesso di considerare tale sopravvenienza.
Ne deriva la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 1051, comma 2, lett. a), COM e del correlato difetto di istruttoria, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione dall’aliquota per il 2025.
Restano invece non accolte le ulteriori domande. Il vizio accertato investe la sola fase preliminare della procedura, senza propagarsi alle successive valutazioni di idoneità, rimesse alla discrezionalità tecnica dell’organo collegiale, né alle procedure di avanzamento degli anni precedenti, i cui provvedimenti espulsivi risultano inoppugnabili per decorrenza dei termini.
Nota della Redazione
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