Appello cautelare del PM inammissibile per difetto di dolo nel trasferimento fraudolento (Cass. pen. Sez. III n. 29205 del 31.07.2026)
È ammissibile l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della misura cautelare quando il GIP non si è pronunciato sulle esigenze cautelari, dovendosi verificare tutte le condizioni prospettate nella richiesta originaria. Il dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori prescinde dalla concreta adozione di misure di prevenzione patrimoniali.