Appello cautelare del PM inammissibile per difetto di dolo nel trasferimento fraudolento (Cass. pen. Sez. III n. 29205 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è ammissibile l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della misura quando il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, abbia ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e non si sia pronunciato sulle esigenze cautelari. In tal caso il tribunale del riesame deve verificare tutte le condizioni prospettate nella richiesta originaria, comprese le esigenze ivi dedotte, con i poteri di cui all’art. 292 cod. proc. pen. Il dolo specifico del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) prescinde dalla concreta possibilità di adozione di misure di prevenzione patrimoniali ed è integrato anche dal solo fondato timore dell’inizio del procedimento, non escluso da finalità concorrenti. In materia di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione non si desume dalla sola gravità del titolo di reato, ma dalla valutazione del fatto concreto, e il requisito di attualità richiede una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bologna, in data 09.03.2026, ha dichiarato inammissibile il riesame avverso l’ordinanza del GIP e, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. e 76, comma 7, d. lgs. 159/2011.
La difesa deduce la genericità originaria dell’appello cautelare del pubblico ministero, il travisamento delle dichiarazioni del ricorrente e l’insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sotto il profilo della loro attualità. In via preliminare la difesa aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento a seguito dell’astensione deliberata dalle Camere penali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto la richiesta di rinvio. In base al codice di autoregolamentazione, testo di normazione secondaria nell’ambito della legge n. 146/1990, l’astensione non è consentita per le prestazioni qualificate come indispensabili dall’art. 4, lett. a), tra cui le udienze afferenti misure cautelari, sicché l’istanza non può essere accolta.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all’intestazione fittizia, il Collegio richiama l’orientamento di legittimità secondo cui lo scopo elusivo che connota il dolo specifico dell’art. 512-bis cod. pen. prescinde dalla concreta adozione di misure di prevenzione patrimoniali ed è integrato anche dal solo fondato timore dell’inizio del relativo procedimento. Il reato rientra tra quelli di pericolo astratto e la valutazione va compiuta ex ante, su base parziale. Nel caso concreto, la palese sproporzione e la pericolosità qualificata del ricorrente giustificano il riconoscimento della finalità elusiva, che può concorrere con altre finalità senza escludere il dolo specifico.
Quanto agli obblighi di comunicazione patrimoniale, il Collegio osserva che l’art. 80 d. lgs. 159/2011, richiamato dall’art. 76, comma 7, riferisce la soglia alla consistenza patrimoniale complessiva e non alle singole operazioni. Sulla documentazione bancaria non si configura un motivazione per relationem, ma la presa d’atto di un errore percettivo del provvedimento impugnato, essendo la documentazione nel corredo conoscitivo del giudice.
Sul terzo motivo, la Corte riafferma che il pericolo di reiterazione non si desume dalla sola gravità del titolo di reato, in virtù dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 47/2015. Il requisito di attualità non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma esige una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, operazione svolta dal Tribunale senza aporie. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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