Errore materiale e distrazione delle spese omessa nel silenzio del dispositivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 2612 del 06.02.2026)
La Corte di cassazione, a Sezione semplice, accoglie il ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., disponendo l’integrazione del proprio precedente dispositivo con la statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante il silenzio serbato sul punto.