Errore materiale e distrazione delle spese omessa nel silenzio del dispositivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 2612 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario in calce al controricorso costituisce errore materiale emendabile dal giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. Il procedimento di correzione trova applicazione anche avanti alla Corte di cassazione, nella formulazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ. introdotta dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma “Cartabia”), applicabile ai processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata l’adunanza camerale. La correzione, in forza della modificata disciplina, può essere non solo domandata dalla parte interessata, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte.
Il Fatto
Con ordinanza n. 18994/25, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, condannando l’ufficio alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in favore del contribuente vittorioso, oltre al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma in favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, il difensore del contribuente, che aveva dichiarato la propria qualità di antistatario in calce al controricorso, rilevava che il dispositivo dell’ordinanza non conteneva alcuna statuizione sulla distrazione delle spese in suo favore. Proponeva pertanto ricorso ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. per ottenere l’emendazione del provvedimento, senza che la controparte svolgesse difese.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, in calce al controricorso depositato nel giudizio di legittimità, il difensore aveva espressamente specificato di dichiararsi «antistatario», rendendo così manifesta la richiesta di distrazione delle spese. Tale domanda, rimasta priva di risposta nel dispositivo dell’ordinanza n. 18994/25, integra gli estremi dell’errore materiale emendabile, non essendo il frutto di una valutazione discrezionale ma di una semplice omissione.
Il Collegio chiarisce che il procedimento di correzione degli errori materiali, pur disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., trova applicazione anche dinanzi alla Corte di cassazione, come confermato dal testo dell’art. 391-bis cod. proc. civ. come riformato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma “Cartabia”). La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2023, risulta applicabile al processo in esame in quanto, sebbene il ricorso fosse stato notificato anteriormente a tale data, non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, secondo la norma transitoria di cui all’art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
La Corte osserva altresì che, a seguito della modifica apportata all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dal giudice. Nel caso di specie, la mancanza della statuizione sulla distrazione rende evidente l’errore materiale, consentendo al Collegio di provvedere senz’altro con ordinanza nel senso richiesto.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto che nel dispositivo della propria ordinanza n. 18994/25, dopo le parole «ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.», sia aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore del controricorrente», mandando alla cancelleria per la prescritta annotazione.
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Nota della Redazione
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