Danno all’immagine per assenteismo fraudolento: responsabilità anche senza licenziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 3 del 06.02.2025)
Il dipendente che attesta falsamente la presenza in servizio risponde del danno all’immagine anche a prescindere dal licenziamento disciplinare, in forza del richiamo operato dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 alla fattispecie non integralmente espunta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.