Danno all’immagine della P.A. e amministratore di sostegno: serve prova concreta (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 84 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione non è configurabile in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal requirente. Le condizioni di ammissibilità dell’azione contabile ex art. 51, comma 7, c.g.c. — commissione di un delitto del capo I, titolo II, libro II, cod. pen. e intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna — sono necessarie ma non sufficienti: occorre altresì la prova della diffusione della conoscenza del fatto illecito e degli effetti lesivi ad extra e ad intra. La qualifica di pubblico ufficiale e il nesso di servizio con il Ministero della Giustizia sussistono in capo all’amministratore di sostegno, quale organo ausiliario del Giudice Tutelare, ma il rapporto ha carattere meramente organizzatorio e non consente di presumere il pregiudizio all’immagine dell’Ente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per le Marche, la persona che aveva svolto le funzioni di amministratore di sostegno di un soggetto disabile, chiedendone la condanna al pagamento di € 11.500,00 in favore del Ministero della Giustizia a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione e interessi.
Il convenuto era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 676/2024 divenuta irrevocabile il 25/3/2025, per peculato aggravato e continuato ex artt. 61, n. 5, 81 cpv. e 314 cod. pen., per essersi appropriato, dall’1/1/2020 al 4/2/2021, di somme prelevate dal conto dell’assistito per almeno € 5.890,00, senza far fronte alle rette della struttura e alle spese farmaceutiche. La Procura ha quantificato il pregiudizio applicando il parametro del doppio delle utilità percepite, in applicazione dell’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, che ha introdotto nella legge n. 20/1994 l’art. 1-sexies. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste, infatti, il rapporto funzionale di servizio tra l’amministratore di sostegno e il Ministero della Giustizia: dall’assunzione delle funzioni con il giuramento egli diventa pubblico ufficiale e organo ausiliario del Giudice Tutelare, il cui ruolo è volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria. La sentenza richiama sul punto Cass. n. 29117/2016 e Corte conti, Sez. Emilia-Romagna, n. 140/2019. Ricorrono, quindi, le condizioni di ammissibilità dell’azione risarcitoria previste dall’art. 51, comma 7, c.g.c.
La domanda è stata però rigettata nel merito, per mancanza di una specifica prova del danno. Il Collegio muove dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. inaugurata dalle cosiddette sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 del 2003: il danno non patrimoniale è sempre danno-conseguenza e va allegato e provato, anche per presunzioni, non potendo ritenersi in re ipsa, secondo il criterio causale fondato sulla relazione condotta-evento-conseguenza degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Il riferimento è a Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, Cass. n. 19551/2023 e Corte conti, I Sez. centrale d’Appello, n. 10/2025.
Nel caso concreto manca la prova della diffusione della conoscenza del fatto illecito e della sua incidenza lesiva. Il Pubblico Ministero ha confermato in udienza che non sono stati reperiti articoli di stampa né informative online sulla vicenda, e non vi è stata significativa propalazione nemmeno all’interno dell’Amministrazione giudiziaria, difettando la clamor ad extra et ad intra. I mancati pagamenti delle rette e delle spese sanitarie dimostrano, di per sé, solo inadempimenti di obbligazioni contratte per conto dell’assistito, insufficienti a comprovare la lesione dell’immagine del Ministero davanti alla collettività.
Quanto al profilo del pregiudizio ad intra, non specificamente allegato, il Collegio aderisce all’indirizzo di Corte conti, Sez. Piemonte, n. 23/2026: la condotta illecita di un soggetto privato, estraneo al sistema pubblico e coinvolto per ragioni solidaristiche o di prossimità familiare, non può incidere sull’operato degli altri dipendenti, consapevoli della distinzione dei ruoli. Il legame con la P.A. resta di carattere meramente organizzatorio e non consente di assimilare l’amministratore di sostegno a un pubblico dipendente. Diversamente opinando, il risarcimento del danno all’immagine si trasformerebbe in una sanzione amministrativa accessoria priva di base legale, in contrasto con il principio di stretta legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981. La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata, senza pronuncia sulle spese processuali stante la contumacia del convenuto.
Nota della Redazione
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