Danno all’immagine per assenteismo fraudolento: responsabilità anche senza licenziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 3 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio, allontanandosi dall’ufficio per svolgere attività estranee, risponde del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione anche in assenza di un provvedimento di licenziamento disciplinare. La declaratoria di illegittimità costituzionale dei periodi del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 non ha integralmente espunto la fattispecie, poiché l’art. 55-quinquies, comma 2, dello stesso decreto richiama espressamente il danno all’immagine per assenteismo fraudolento. La relativa azione è esercitabile senza i presupposti della disciplina generale, non richiedendosi né la sentenza penale irrevocabile per reati propri del pubblico dipendente né il previo accertamento in sede disciplinare. La quantificazione segue il criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ., potendo la misura del doppio della utilità percepita costituire utile parametro di congruità.

Il Fatto

Il contesto è quello di un dipendente di una Soprintendenza, accusato di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio in diverse occasioni tra il 18 ottobre 2021 e il 28 marzo 2022, allontanandosi dall’ufficio per dedicarsi ad attività estranee al servizio.

Il dipendente è stato condannato in sede penale per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Il danno patrimoniale da indebita percezione delle retribuzioni è stato risarcito. La Procura regionale ha agito per il solo danno all’immagine, quantificato in via equitativa in 8.220 euro, pari a dieci volte la retribuzione indebitamente percepita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre. Richiamando l’art. 87 c.g.c., la Corte osserva che la corrispondenza richiesta non impone una perfetta sovrapposizione. L’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67, comma 1, c.g.c., rappresenta solo gli elementi essenziali del fatto; la dettagliata esposizione spetta all’atto di citazione. È sufficiente un ragionevole rapporto di continenza. Nel caso di specie gli elementi essenziali del fatto coincidono, nonostante il richiamo a normativa non pertinente, sicché la citazione non è nulla.

Nel merito, la difesa ha eccepito l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 55-quater, comma 3-quater e 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, poiché non era stata promossa alcuna procedura di licenziamento. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha dichiarato illegittimi alcuni periodi della disposizione per eccesso di delega rispetto alla legge n. 124 del 2015.

Il Collegio aderisce all’interpretazione prevalente secondo cui tale pronuncia non ha eliminato l’autonoma fattispecie di danno all’immagine per assenza fraudolenta. Poiché l’art. 55-quinquies, comma 2, richiama espressamente il danno all’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater, la relativa tutela resta applicabile anche senza tutti i presupposti della comune responsabilità.

Superata la questione dei presupposti, la Corte ritiene irrilevante la prova testimoniale sulle pregresse condotte virtuose, estranee al thema decidendum. Quanto alla quantificazione, il Collegio richiama i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, nonché il parametro del doppio dell’utilità percepita di cui all’art. 1-sexies l. n. 20/1994. Liquidato in via equitativa danno all’immagine, la Corte condanna il convenuto a 1.644 euro, tenendo conto del limitato clamore mediatico, della gravità dei fatti, della reiterazione e dell’avvenuto rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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