Rivendita speciale di tabacchi: legittimo il criterio della distanza minima (TAR Lazio n. 14739 del 10.09.2026)
Il criterio della distanza minima di 200 metri tra rivendite di tabacchi non contrasta con la direttiva servizi: è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, la tutela della salute, e non è abrogato dalle norme sulla liberalizzazione.