Rivendita speciale di tabacchi: legittimo il criterio della distanza minima (TAR Lazio n. 14739 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio della distanza minima tra rivendite di tabacchi, previsto dall’art. 2, comma 2, del d.m. n. 38/2013, non contrasta con l’art. 15 della direttiva 2006/123/CE, poiché persegue un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell’art. 4, punto 8, della medesima direttiva, consistente nella tutela della salute mediante il contrasto al tabagismo. Ne consegue che tale limite non è abrogato dall’art. 28, comma 8, del d.-l. n. 98/2011 né dall’art. 34 del d.-l. n. 201/2011, come convertiti, trattandosi di restrizione ancillare a un motivo imperativo di interesse generale, non soggetta a disapplicazione. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando il preavviso di rigetto dia conto delle controdeduzioni e il sopralluogo in contraddittorio risulti superfluo, essendo lo stesso istante ad ammettere il mancato rispetto della distanza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione carburanti in Roma, ha presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istanza per l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio. All’esito di un sopralluogo, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando la violazione della distanza minima di 200 metri dalla rivendita più vicina già in esercizio, prescritta per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
La società ha presentato osservazioni difensive, contestando la legittimità del criterio della distanza per contrasto con la disciplina di liberalizzazione del settore, con gli artt. 49 e 56 TFUE, con l’art. 41 Cost. e con l’art. 34 del d.-l. n. 201/2011. L’istanza è stata respinta con determinazione del 27 marzo 2024. La società ha quindi impugnato il diniego, insieme agli atti presupposti, davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché la ricorrente ha contestato la legittimità del criterio della distanza contemplato dal decreto ministeriale n. 38/2013.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Quanto alla dedotta violazione della direttiva servizi, il TAR richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VI, n. 2242 del 18 marzo 2025, che ha ritenuto i requisiti di distanza e demografia conformi all’art. 10 della direttiva 2006/123. La tutela della sanità pubblica figura tra i motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni alla libertà di circolazione; i criteri si basano su dati oggettivi, sono noti in anticipo e non danno luogo a difficoltà interpretative.
Accertata la compatibilità con la direttiva, il Collegio esclude anche il contrasto con l’art. 28, comma 8, del d.-l. n. 98/2011 e con l’art. 34 del d.-l. n. 201/2011. Il limite di distanza è strumentale alle esigenze del diritto alla salute e costituisce una limitazione della vendita dei prodotti da fumo ancillare a un motivo imperativo di interesse generale: non può quindi ritenersi abrogato né può esigersene la disapplicazione.
L’obiettivo è enunciato direttamente dalla legge, segnatamente dall’art. 24, comma 42, lett. a), del d.-l. n. 98/2011, che impone criteri volti a disciplinare l’ubicazione dei punti vendita, contemperando la tutela della concorrenza con l’interesse pubblico primario della tutela della salute. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 2068 del 22 marzo 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 4208 del 10 luglio 2018 e TAR Lazio, sez. II, n. 16305 del 7 dicembre 2022.
Anche il secondo motivo è respinto. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: nel preavviso di rigetto l’Amministrazione ha indicato di aver esaminato le controdeduzioni e di non aver aderito alla richiesta di sopralluogo in contraddittorio. La stessa ricorrente ha riconosciuto che la rivendita limitrofa dista meno di 200 metri dal locale, sicché la legittimità dell’operato amministrativo è immune dai vizi prospettati e il sopralluogo sarebbe risultato superfluo. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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