Insindacabile in Cassazione l’interpretazione del regolamento condominiale che vieta l’occupazione delle parti comuni (Cass. civ. Sez. 2 n. 10522 del 21.04.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la violazione dell’art. 345 c.p.c. per un errore di percezione documentale, deducibile solo come revocazione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale” ed è insindacabile l’interpretazione del regolamento condominiale che non violi i canoni ermeneutici.